No. Le regole per la competenza non fanno distinzione tra cause “semplici” e cause “complesse”. La differenza è fatta in base al valore delle richieste oppure ripartita tra GdP e Tribunale in base a specifiche materie.
L’art. 7 del codice di procedura civile dispone che “il Giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”. Il Giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti purché il valore della controversia non superi 20.000,00 euro. Inoltre, a prescindere dal valore della causa, è competente in alcune materie attribuitegli espressamente. Trattasi, in particolare, delle cause relative ad apposizioni di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento di alberi e siepi, delle cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case ed infine di quelle attinenti i rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.