L’art. 40 del codice deontologico stabilisce che “l’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzioni possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta. Se richiesto è obbligo dell’avvocato a informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo”.
L’avvocato ha un dovere di informazione nei confronti del proprio assistito?
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