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Responsabilità medica in una struttura privata

Nell'ambito della annosa questione che riguarda il danno che un paziente può subire al Pronto Soccorso o durante la degenza in ospedale, è necessario fare il punto sulla responsabilità medica in una struttura privata.

La responsabilità della struttura privata è al pari di quella  pubblica, di natura contrattuale, secondo la dottrina, però, la responsabilità della struttura privata muta in base alle modalità di ricovero, dunque possiamo trovarci di fronte a tre possibilitá:

  1. il paziente si rivolge direttamente alla struttura sanitaria, della quale il medico è dipendente. In questo caso la responsabilità contrattuale dell’Ente si fonda sul contratto stipulato dal paziente per l’effettuazione della prestazione sanitaria;
  2. nel caso in cui il rapporto sia sorto direttamente con un professionista di fiducia, ma sia stato comunque il paziente a rivolgersi, anche se su indicazione del medico di fiducia, alla struttura sanitaria, dell’intervento del medico  sarà quest'utlima la responsabile anche in virtù del principio del contatto sociale;
  3. nel caso in cui il contratto si sia concluso direttamente con il professionista e sia stato quest’ultimo a contattare la casa di cura, per l’affitto delle attrezzature o la locazione delle stanze, quest’ultima sarà responsabile solamente delle prestazioni accessorie concordate col paziente (es: assistenza infermieristica, sala operatoria, medicazioni, ecc.), svolgendo un ruolo di mero ausilio strutturale: detta responsabilità sarà, nel dettaglio, riconducibile all’art. 2050 c.c. se i mezzi usati dal medico siano pericolosi, o all’art. 2051 c.c., quale custode delle strutture o della apparecchiature, nel caso in cui il danno sia ascrivibile al mancato o difettoso uso delle stesse”(G. VANACORE e B. MANTILE, Ancora sulla responsabilità della struttura sanitaria da malpractice, in www.dannoepersona.it del 10 luglio 2009).

La natura contrattuale della responsabilità della struttura privata

Da ció che abbiamo enunciato fino ad ora si evince che la responsabilità della struttura privata deriva dalla natura del contratto, che ha come oggetto le prestazioni di ricovero per assistenza terapeutica, quale obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad un'attuazione congiunta.

Infatti, sia che il paziente si rivolga direttamente alla struttura privata o che si rivolga indirettamente ad essa (magari su consiglio del medico di famiglia), sia se scelga direttamente il medico con il quale decide di curarsi,  stipula con quest’ultima in qualunque caso un contratto per la prestazione di ricovero e l'assistenza terapeutica.

Il concetto di divisibilità e indivisibilitá nella responsabilità medica in una struttura privata

Vi è un dilemma giuridico riguardo al concetto di divisibilità e indivisibilità alla prestazione o all’oggetto di questa: la dottrina rimanda il concetto di indivisibilità all’oggetto della prestazione, poiché su di esso si concentra l’interesse del paziente. All’art. 1317 c.c., che discute delle obbligazioni indivisibili, fa da tramite l’art. 1292 c.c., che fornisce la nozione della solidarietà, in quanto prevede che alle obbligazioni indivisibili si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle obbligazioni solidali.

Il contratto che ha come oggetto prestazioni di ricovero per assistenza terapeutica costituisce una situazione anomala: l’interesse del paziente non è solo quello di farsi curare, con la garanzia dell’apprestamento dei locali,dell’erogazione dei servizi di vitto e alloggio e di assistenza. Realmente, il paziente che si rivolge ad una struttura privata riceve piena soddisfazione soltanto con la contestuale esecuzione della prestazione professionale del medico, anche se di fiducia del paziente e scelto al di fuori dell’organizzazione della struttura privata.

Quindi, diversamente da quanto succede in una struttura pubblica in cui l’organizzazione e la messa a disposizione dei mezzi necessari all’adempimento dell’obbligazione grava interamente sul debitore, nel contratto avente come oggetto prestazioni di ricovero per assistenza terapeutica, è il paziente (creditore) che deve attivarsi provvedendo a rifornire il professionista, al quale si è rivolto, dei mezzi necessari all’esecuzione della prestazione medica o chirurgica.

Conclusioni

La responsabilità medica in una struttura privata, avendo come oggetto il ricovero in funzione dell'assistenza sanitaria, si configura in realtá come obbligo unitario che si riversa sulle spalle di piú parti (il medico, o i medici facenti parte dell’équipe medica o chirurgica e la struttura privata) che, durante l'esecuzione della prestazione, si articola in una serie di attività distinte che non fanno parte, dunque, di altrettanti rapporti obbligatori e che si caratterizzano per  “indivisibilità temporale”, non potendo essere attuata la prestazione se non congiuntamente, mediante il simultaneo svolgimento di tali attività ed il coordinamento delle quali costituisce l’indispensabile momento organizzativo dell’esecuzione della prestazione dovuta in favore del paziente-creditore.

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